Sez. U, Sentenza n. 7828 del 15/07/1991 (Rv. 473137 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza (Nuovo rito) - Procedimento di primo grado - Sentenza - In genere | Mancata sottoscrizione - Nullità.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza (Nuovo rito) - Procedimento di primo grado - Sentenza - In genere
Il principio, secondo il quale la mancata sottoscrizione della sentenza da parte di uno dei magistrati tenuto a firmarla ai sensi dell'art. 132 cod. proc. civ., non è emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali, ma implica nullità assoluta, trova applicazione anche nel rito del lavoro, e pure quando la firma mancante sia quella del presidente del collegio o del pretore che ha sottoscritto il dispositivo letto in udienza, considerato che la decisione acquista valore di sentenza solo quando tale dispositivo sia completato dalla motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Pen. art. 409, Cod. Pen. art. 429, Cod. Pen. art. 430
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)