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Sez. U, Sentenza n. 7828 del 15/07/1991 (Rv. 473137 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza (Nuovo rito) - Procedimento di primo grado - Sentenza - In genere | Mancata sottoscrizione - Nullità.
Stato
decisa il 1991-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473137-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza (Nuovo rito) - Procedimento di primo grado - Sentenza - In genere

Il principio, secondo il quale la mancata sottoscrizione della sentenza da parte di uno dei magistrati tenuto a firmarla ai sensi dell'art. 132 cod. proc. civ., non è emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali, ma implica nullità assoluta, trova applicazione anche nel rito del lavoro, e pure quando la firma mancante sia quella del presidente del collegio o del pretore che ha sottoscritto il dispositivo letto in udienza, considerato che la decisione acquista valore di sentenza solo quando tale dispositivo sia completato dalla motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Pen. art. 409, Cod. Pen. art. 429, Cod. Pen. art. 430

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)