Sez. 4, Sentenza n. 4790 del 06/01/1983 Ud. (dep. 25/05/1983) Rv. 159194 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - ORGANIZZAZIONE SOCIETARIA - RESPONSABILITÀ DEI DIRIGENTI IN CASO D'INFORTUNIO - ESCLUSIONE SOLO IN CASO DI PROVATA DIVISIONE DELLE MANSIONI ALL'INTERNO DELL'IMPRESA.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - ORGANIZZAZIONE SOCIETARIA - RESPONSABILITÀ DEI DIRIGENTI IN CASO D'INFORTUNIO - ESCLUSIONE SOLO IN CASO DI PROVATA DIVISIONE DELLE MANSIONI ALL'INTERNO DELL'IMPRESA.*
In caso di evento colposo verificatosi per inosservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni, di cui al d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, coloro che sono preposti ai vertici di una organizzazione societaria sono esenti da responsabilità penale solo quando provino che all'interno dell'impresa esiste una rigorosa, specifica e puntuale divisione delle mansioni. (V mass n 155224; (V mass n 155853; (Conf mass n 132598).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)