Sez. 4, Sentenza n. 8322 del 11/06/1982 Ud. (dep. 28/09/1982) Rv. 155224 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - DESTINATARI DELLE NORME - DATORE DI LAVORO - SOSTITUTI - CRITERI PER LA VALIDITÀ DEL TRASFERIMENTO DEGLI OBBLIGHI ANTINFORTUNISTICI.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - DESTINATARI DELLE NORME - DATORE DI LAVORO - SOSTITUTI - CRITERI PER LA VALIDITÀ DEL TRASFERIMENTO DEGLI OBBLIGHI ANTINFORTUNISTICI.*
Non è ravvisabile la responsabilità del datore di lavoro per gli infortuni verificatisi nella sua azienda qualora egli abbia delegato ad altra persona l'organizzazione del lavoro e lo apprestamento dei mezzi e delle misure di prevenzione degli infortuni, a condizione, però, che la persona delegata sia qualificata e capace e, nel contempo, che da parte del delegante nulla sia stato omesso per porre il preposto in grado di osservare le norme antinfortunistiche. (V mass n 150551; (V mass n 150231; (V mass n 141049; (V mass n 132598).*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 374 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)