diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 247 del 23/04/1999 (Rv. 525639 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Accertamento del credito del ricorrente da parte delle commissioni tributarie - Domande conseguenti per rivalutazione e interessi - Giurisdizione delle commissioni tributarie - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525639-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

Alle commissioni tributarie in sede di giurisdizione esclusiva è devoluta anche la cognizione delle domande conseguenti alla accertata non doverosità della pretesa dell'amministrazione, quali quelle relative alla rivalutazione e agli interessi sulle somme indebitamente trattenute e versate, avendo tale giudice gli stessi poteri istruttori del giudice civile in ordine all'accertamento e alla valutazione del rapporto e non sussistendo, tra le norme che disciplinano la giurisdizione delle commissioni tributarie, disposizioni che facciano salva la giurisdizione ordinaria sulle questioni concernenti diritti patrimoniali consequenziali alla pronuncia di illegittimità dell'atto amministrativo, quali quelle previste dagli artt. 30 R.D. n. 1054 del 1924 e 7 legge n. 1034 del 1971 in materia di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 30 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)