Sez. 3, Sentenza n. 5751 del 24/10/1988 (Rv. 460276 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - GENITORI E TUTORI - PROVA LIBERATORIA - CONTENUTO.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - GENITORI E TUTORI - PROVA LIBERATORIA - CONTENUTO.*
Per vincere la presunzione di responsabilità per i danni cagionati dal fatto illecito del figlio minore (e capace di intendere e di volere), la prova liberatoria a carico del genitore di non avere potuto impedire il fatto si concreta normalmente nella dimostrazione di avere impartito al minore un'educazione conforme alle sue condizioni familiari e sociali e di avere esercitato una vigilanza adeguata all'età, al carattere ed all'indole del medesimo. Trattandosi di obblighi strettamente correlati, la vigilanza deve essere intesa in senso non assoluto ma relativo, cosicché non occorre dimostrare la ininterrotta presenza fisica del genitore accanto al figlio minore qualora, avuto riguardo all'età in rapporto al grado di educazione impartita ed al livello di maturità raggiunto, nonché alle caratteristiche dell'ambiente in cui viene lasciato libero di muoversi, risultino correttamente impostati i rapporti del minore stesso con la vita extrafamiliare, facendo ragionevolmente presumere che non possono costituire fonte di pericolo per sè e per i terzi. (Conf 7247/86, mass n 449315; (Conf 5564/84, mass n 437235).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2048
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)