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Sez. 3, Sentenza n. 6741 del 10/07/1998 (Rv. 517081 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - FATTO DANNOSO DELL'INCAPACE - RESPONSABILITÀ DELL'OBBLIGATO ALLA SORVEGLIANZA - IN GENERE | "Culpa in educando" dei genitori - Desumibilità dalle sole modalità di commissione dell'atto illecito - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1998-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517081-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - FATTO DANNOSO DELL'INCAPACE - RESPONSABILITÀ DELL'OBBLIGATO ALLA SORVEGLIANZA - IN GENERE

In materia di atti illeciti commessi da minori, il giudice del merito può legittimamente trarre la prova della "culpa in educando" dei genitori, ai sensi dell'art. 2047 cod. civ., anche dalle sole modalità di commissione dell'atto illecito.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)