Sez. 1, Sentenza n. 6302 del 10/07/1996 (Rv. 498480 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - CAPACITÀ | Illecito amministrativo commesso da persona non imputabile perché minore di diciotto anni - Persona tenuta alla sorveglianza dell'incapace - Responsabilità - Configurabilità - Genitori - Prova liberatoria - Contenuto.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - CAPACITÀ
Nel caso di illecito amministrativo commesso da persona non imputabile perché minore di diciotto anni, del quale è chiamato a rispondere chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto - richiesta dall'art. 2, capoverso, della legge n. 689 del 1981 - compete non soltanto a coloro che sono tenuti alla sorveglianza degli incapaci, ma anche ai genitori dei minori ed agli altri soggetti indicati nell'art. 2048 cod. civ. In particolare, tale prova si concreta, per i genitori, nella dimostrazione di avere impartito al minore un'educazione conforme alle sue condizioni familiari e sociali, nonché di avere esercitato una vigilanza adeguata all'età, al carattere ed all'indole del medesimo.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 2, Cod. Civ. art. 2048
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)