Sez. L, Sentenza n. 3912 del 20/04/1999 (Rv. 525552 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Retribuzione stabilita in un contratto collettivo - Questione relativa alla maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali firmatarie del contratto rispetto ad altre - Mancata allegazione della prova della maggiore rappresentatività - Conseguente impossibilità di esaminare la suddetta questione ai fini della determinazione della retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi dell'assicurazione obbligatoria - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
In materia di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi dell'assicurazione obbligatoria, qualora non venga fornita la prova della dedotta maggiore rappresentatività di un sindacato firmatario di un contratto collettivo, ogni indagine in ordine ai limiti e alla definizione della valutazione comparativa delle organizzazioni sindacali più rappresentative della categoria è fuori luogo. (Nel caso di specie l'INPS si era limitato a ricordare il contenuto dell'art. 2, comma venticinque, della legge n. 549 del 1995, di interpretazione autentica dell'art. 1 del D.L. n. 338 del 1989 convertito nella legge n. 389 del 1989, nonché il contenuto del D.M. 25 marzo 1994 secondo il quale il numero totale degli aderenti all'Unione Cristiana Italiana Commercio e Turismo sarebbe stato, all'epoca dei fatti di causa, molto esiguo).
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST., Legge 29/12/1995 num. 549 art. 2 com. 25 CORTE COST., DM Lavoro e previdenza sociale 25/03/1994
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)