Sez. L, Sentenza n. 1898 del 04/03/1997 (Rv. 502770 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Riferimento alla retribuzione dovuta - Trattamenti economici di miglior favore rispetto ai minimi contrattuali - Mancata applicabilità del contratto collettivo - Inclusione nella base di computo della retribuzione imponibile - Inammissibilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
Al fine di determinare la base imponibile per il calcolo dei contributi della assicurazione obbligatoria, che ai sensi dell'art. 12 legge n. 153 del 1969 è costituita dalla retribuzione dovuta, per legge o per contratto collettivo od individuale, ai lavoratori, la prescrizione dell'art. 1 D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, conv. in legge 7 dicembre 1989 n. 389 - che stabilisce che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale ovvero da accordi collettivi ed individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo - comporta che tale trattamento retributivo è da ritenere in ogni caso dovuto dal datore di lavoro per la parte corrispondente al minimo costituzionale garantito dall'art. 36 Cost. e quindi rientra nell'imponibile contributivo; mentre per l'eccedenza è necessaria l'applicabilità delle suddette fonti normative alla singole fattispecie sicché specifici emolumenti (quale il valore convenzionale del servizio mensa) in tanto sono assoggettabili a contribuzione previdenziale in quanto il datore di lavoro sia obbligato a corrisponderli ed il lavoratore abbia diritto a percepirli, ancorché l'obbligo contributivo nei confronti dell'istituto previdenziale sussista indipendentemente dall'avvenuto effettivo adempimento di tali obblighi retributivi del datore di lavoro nei confronti del lavoratore (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva ritenuto assoggettabile a contribuzione previdenziale il valore convenzionale del servizio mensa, quale previsto dalla contrattazione collettiva provinciale, anche se questa non trovava applicazione al datore di lavoro, il quale, in quanto non iscritto all'associazione stipulante, si limitava ad erogare un'indennità sostitutiva del servizio medesimo, di importo inferiore, regolarmente assoggettata a contribuzione).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)