Sez. L, Sentenza n. 8620 del 12/08/1999 (Rv. 529312 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Riferimento alla retribuzione dovuta - Necessità - Compensi previsti dal contratto collettivo - Datore di lavoro non tenuto alla applicazione del contratto - Inclusione nella base imponibile ai fini contributivi - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
Secondo il disposto dell'art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, conv. nella legge 7 dicembre 1989 n. 389, la base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali deve restare insensibile agli eventuali inadempimenti del datore di lavoro agli obblighi retributivi imposti da leggi, regolamenti e contratti collettivi, con conseguente necessità che i contributi vengano commisurati, non alla retribuzione materialmente erogata, ma a quella che il lavoratore ha diritto di ricevere nel rispetto di leggi, regolamenti e contratti collettivi applicabili. Va però escluso, anche alla stregua della nuova disposizione sulla retribuzione imponibile di cui all'art. 6 d.Lgs 2 settembre 1997 n. 314, che l'imponibile contributivo possa essere commisurato alla retribuzione maggiore, prevista dal contratto collettivo e non spettante al lavoratore, nel caso in cui il datore di lavoro non sia tenuto alla applicazione della contrattazione stessa.(La S.C. ha osservato in motivazione che, diversamente opinando, anche il lavoratore sarebbe tenuto, per la quota da lui dovuta, ad un esborso non proporzionato ai compensi percepiti, senza ricevere alcun corrispondente vantaggio ai fini del futuro trattamento previdenziale).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 art. 1, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)