Sez. 1, Sentenza n. 9474 del 10/09/1993 (Rv. 483720 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - In genere | Fase della vendita dei beni immobili - Provvedimenti del giudice delegato - Impugnazione - Mezzi - Offerente in aumento di sesto - Reclamo ex art. 26 legge fall. - Esperibilità.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - In genere
Nel procedimento fallimentare, i mezzi di tutela offerti agli interessati avverso i provvedimenti emessi dal giudice delegato durante la fase della vendita dei beni immobili acquisiti alla massa, stante il rinvio dell'art. 105 legge fall. agli artt. 576 e segg. cod. proc. civ., sono gli stessi esperibili nei confronti dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione, pur con la necessaria coordinazione, per cui nell'ipotesi di opposizione agli atti esecutivi, di cui all'art. 617 cod. proc. civ., va proposto reclamo al Tribunale a norma dell'art. 26 legge fall.. Legittimato a proporre detto reclamo (e quindi a ricorrere successivamente per Cassazione a norma dell'art. 111 Cost.) è anche l'offerente in aumento di sesto, la cui posizione ha consistenza di diritto soggettivo di natura processuale (diritto alla partecipazione al nuovo incanto) e non di mera aspettativa fino alla gara.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 485, Cod. Proc. Civ. art. 576, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 105, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 105, Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)