Sez. 1, Sentenza n. 17140 del 27/08/2004 (Rv. 576293 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Verbale di accertamento di infrazione del codice della strada redatto dalla polizia municipale - Opposizione - Notifica presso la polizia municipale - Inesistenza - Autorità legittimata a contraddire - Comune - Individuazione ad opera del ricorrente - Necessità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In caso di opposizione proposta direttamente avverso il verbale di accertamento di infrazione del codice della strada redatto dalla polizia municipale, il ricorso deve essere promosso nei confronti del Comune, con conseguente inesistenza della notifica dell'atto introduttivo operata invece direttamente alla polizia municipale, essendo quest'ultima un ufficio privo di legittimazione a contraddire, dovendosi d'altra parte escludere che l'individuazione dell'autorità cui notificare l'atto di opposizione debba essere effettuata dal cancelliere a norma dell'art. 23, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, giacché spetta al ricorrente in opposizione indicare l'autorità nei cui confronti esso promuove il giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 204, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 204, Cod. Strada art. 205, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 205, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)