Sez. 1, Sentenza n. 11244 del 07/11/1998 (Rv. 520503 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Oggetto - Verbale di accertamento di contravvenzione redatto dalla Polizia stradale - Autonoma impugnabilità - Sussistenza - Notificazione dell'impugnazione - Soggetto destinatario - Amministrazione Centrale avente in dipendenza la Polizia stradale - Notifica eseguita a soggetti diversi (Comando di Polizia stradale) - Inesistenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE
In tema di sanzioni amministrative, deve ritenersi legittimamente proposta un'opposizione che abbia ad oggetto direttamente il verbale di accertamento della contravvenzione operata dalla Polizia stradale, e non anche la successiva ordinanza - ingiunzione. La notifica di tale opposizione va, peraltro, effettuata all'Amministrazione Centrale da cui la Polizia stessa dipende, e non anche al comando di quest'ultima, pena l'inesistenza della notificazione stessa, inviata ad un ufficio del tutto estraneo a quello legittimato alla sua ricezione. (V. Corte cost. nn. 255/94 e 437/95)
Riferimenti normativi: (Cod. Strada Abrog. art. 142 bis com. 1), Legge 08/12/1933 num. 1740 art. 142 bis com. 1, Cod. Strada art. 204, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 204, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)