Sez. 2, Sentenza n. 3616 del 25/05/1983 (Rv. 428501 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DA QUELLO SUL QUANTUM - PRESUPPOSTI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DA QUELLO SUL QUANTUM - PRESUPPOSTI.*
L'art. 278 cod. proc. civ., come emerge dall'ultima parte del primo comma, riguarda il caso del frazionamento della pronunzia sull'an e sul quantum nell'ambito dello stesso giudizio, e non l'ipotesi di siffatto frazionamento in due diversi giudizi, ricorrente allorché il giudice pronunzi la condanna generica al risarcimento, definendo così il giudizio dinanzi a lui instaurato, e rimetta la liquidazione del danno a separato giudizio, con conseguente Onere per la parte interessata di instaurare autonomo giudizio per la liquidazione. Quest'ultimo frazionamento non è consentito qualora manchi l'adesione dell'altra parte, che può estrinsecarsi nella mancata opposizione alla richiesta dell'attore di condanna generica e rinvio per la liquidazione a separato giudizio, purché tale richiesta sia stata inequivocamente e tempestivamente formulata. (V 153/83, mass n 424974; (V 1169/82, mass n 419050; (V 732/82, mass n 418545; (V 3037/81, mass n 413590).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)