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Sez. L, Sentenza n. 1169 del 24/02/1982 (Rv. 419050 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'"AN" DA QUELLO SUL "QUANTUM" - SUCCESSIVA ALLA DOMANDA DI CONDANNA SPECIFICA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONE - CONSENSO TACITO DEL CONVENUTO - SUFFICIENZA - IN SEDE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI DEFINITIVE MEDIANTE MANCATA OBIEZIONE IN PROPOSITO - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419050-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'"AN" DA QUELLO SUL "QUANTUM" - SUCCESSIVA ALLA DOMANDA DI CONDANNA SPECIFICA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONE - CONSENSO TACITO DEL CONVENUTO - SUFFICIENZA - IN SEDE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI DEFINITIVE MEDIANTE MANCATA OBIEZIONE IN PROPOSITO - CONFIGURABILITÀ.*

La domanda di condanna specifica al risarcimento del danno può essere successivamente limitata, in corso di giudizio e pure in grado di appello, con la richiesta di condanna generica e di rinvio della liquidazione in separato giudizio, quando sussista il consenso del convenuto, non soltanto espresso ma anche tacito, il quale è ravvisabile nella non tempestività della opposizione di tale soggetto. Pertanto, l'indicata scissione del giudizio dell'an da quello sul quantum deve ritenersi consentita, in relazione ad una istanza avanzata dall'attore con la precisazione delle conclusioni definitive di secondo grado, qualora la controparte non abbia avanzato obiezioni in proposito nella medesima Sede, contestando la ritualità di tale scissione. (Conf 4986/79, mass n 401641).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)