diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 14185 del 26/04/1978 Ud. (dep. 18/11/1978) Rv. 140389 - 01

GIUDIZIO PENALE E CIVILE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO (PRECLUSIONE DELL'AZIONE CIVILE) - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE DELLA PARTE CIVILE AVVERSO UNA SENTENZA DI ASSOLUZIONE SULL'ELEMENTO PSICHICO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO PER MANCANZA DI INTERESSE.*
Stato
decisa il 1978-04-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/140389-01

GIUDIZIO PENALE E CIVILE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO (PRECLUSIONE DELL'AZIONE CIVILE) - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE DELLA PARTE CIVILE AVVERSO UNA SENTENZA DI ASSOLUZIONE SULL'ELEMENTO PSICHICO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO PER MANCANZA DI INTERESSE.*

E inammissibile per carenza di interesse a ricorrere, il ricorso della parte civile qualora gli imputati siano stati assolti perche il fatto loro ascritto non costituisce reato in quanto, pur essendo accertati i fatti, si e ritenuto di escludere la sussistenza dello elemento psichico. Tale formula assolutoria non preclude, ai sensi dell'art 25 cod proc pen, la riproposizione dell'Azione civile davanti al giudice civile sicche le parti lese possono ottenere in quella Sede la soddisfazione dei loro interessi mediante il riconoscimento dei danni derivanti dal reato, ove ritenuti sussistenti. L'interesse ad esercitare il diritto di impugnativa nasce, cioe, quando il giudicato penale si pone come sbarramento all'autonomo accertamento della sussistenza anche del torto civile perche soltanto in questo caso il danneggiato riceve un pregiudizio irreparabile al diritto sostanziale che pretende leso ove non gli si garantisca il diritto potestativo di ricorso al fine di ottenere la verifica della legittimita della pronunzia penale. (contra mass n 126263; (contra mass n 126264; (contra mass n 126265).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)