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Sez. 1, Sentenza n. 1536 del 19/05/1972 (Rv. 358239 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - TERMINE - INOSSERVANZA - IMPROCEDIBILITA DEL RICORSO - CONDANNA DEL RICORRENTE ALLE SPESE.*
Stato
decisa il 1972-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358239-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - TERMINE - INOSSERVANZA - IMPROCEDIBILITA DEL RICORSO - CONDANNA DEL RICORRENTE ALLE SPESE.*

L'omesso deposito del ricorso per Cassazione nel termine di venti giorni, prescritto dall'art 369 cod proc civ, comporta la sanzione dell'improcedibilita con la condanna del ricorrente al rimborso delle spese nei confronti del resistente che abbia provveduto alla propria difesa con il deposito del controricorso. (Conf 763'70, mass n 346046).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)