Sez. 2, Sentenza n. 984 del 07/04/1973 (Rv. 363370 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - TERMINE - DECORRENZA - INOSSERVANZA - IMPROCEDIBILITA - RILEVABILITA D'UFFICIO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO - TERMINE - DECORRENZA - INOSSERVANZA - IMPROCEDIBILITA - RILEVABILITA D'UFFICIO.*
Il termine di venti giorni prescritto dall'art 369 cod proc civ per il deposito del ricorso per Cassazione decorre dalla data della notificazione alla parte contro la quale il ricorso e proposto e che ha interesse a contraddire mediante controricorso. L'inosservanza del termine anzidetto per il deposito del ricorso nella cancelleria della Corte di Cassazione, stante la perentorieta del termine stesso, va rilevata di ufficio e non puo ritenersi sanata dal fatto che la parte resistente abbia notificato il proprio controricorso senza sollevare l'eccezione di improcedibilita del gravame avversario. (V 2382/72, mass n 359799; 1536/72, mass n 358239; (V 1511/72, mass n 358190; 363/72, mass n 356249).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)