Sez. 3, Sentenza n. 16125 del 09/07/2009 (Rv. 609022 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE | Ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari addetti agli U.N.E.P. - Definizione del loro "status" giuridico - Inquadramento nell'ambito degli impiegati civili dello Stato - Configurabilità - Conseguenza - Responsabilità del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 28 Cost. - Ammissibilità.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE
Il personale addetto agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (c.d. UNEP), rientra a pieno titolo tra i destinatari del c.c.n.l. - comparto "Ministeri" - (D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593), di cui al provvedimento (di autorizzazione) del P.C.M. del 3 marzo 1995, non costituendo più una "carriera speciale", bensì uno specifico "profilo professionale" dei dipendenti dello Stato (di cui al d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44), come tale assoggettato alle disposizioni del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, poi confluito nell'attuale d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; ne consegue che, pur persistendo la normativa speciale quanto a funzioni e disciplina del rapporto di impiego, gli addetti all'UNEP fanno parte, in ogni caso, del pubblico impiego e, quindi, in relazione al loro operato deve ritenersi ammissibile la responsabilità del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 28 Cost.
Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 1, DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 2, DPR 17/01/1990 num. 44, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)