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Sez. L, Sentenza n. 21032 del 28/09/2006 (Rv. 592176 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - CARRIERE - IN GENERE | Personale addetto agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) - Inquadramento attuale - Dipendenti dello Stato con specifico "profilo professionale", non più appartenenti ad una "carriera speciale" - Conseguente normativa applicabile in materia disciplinare - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592176-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - CARRIERE - IN GENERE

Il personale addetto agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (c.d. UNEP), rientra a pieno titolo tra i destinatari del c.c.n.l. - comparto "Ministeri" - (D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593), di cui al provvedimento (di autorizzazione) del P.C.M. del 3 marzo 1995, non costituendo più una "carriera speciale", bensì uno specifico "profilo professionale" dei dipendenti dello Stato (di cui al d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44), come tale assoggettato alle disposizioni del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, poi confluito nell'attuale d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Pertanto, in ambito disciplinare, trova specifica applicazione l'art. 55 di quest'ultimo d.lgs., che contiene, appunto, i principi fondamentali in materia di sanzioni disciplinari e, inoltre, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 72 del medesimo d.lgs., a far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, per ciascun ambito di riferimento, ai dipendenti di cui all'art. 2, comma secondo, non si applicano gli articoli da 100 a 123 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e le disposizioni ad essi collegate. Conseguentemente, stipulato il primo contratto di settore, entrato in vigore il 16 maggio 1995, la normativa "particolare", relativa agli ufficiali giudiziari ed assimilati (di cui al d.P.R. 15 marzo 1959, n. 1229), è da ritenersi superata quanto alle disposizioni concernenti la disciplina del rapporto di lavoro, e la materia disciplinare ha trovato piena ed esaustiva regolamentazione nelle sopraindicate disposizioni normative e nella contrattazione collettiva di settore, disciplina che trova applicazione, secondo il principio generale "tempus regit actum", ai procedimenti in corso, per gli atti posti in essere nella sua vigenza.(Nella specie, la S.C. ha, peraltro, rilevato che, nel caso dedotto in giudizio, doveva farsi applicazione dell'art. 90 del d.P.R. n. 1229 del 1959, avuto riguardo all'epoca di inizio del procedimento penale a carico dell'ufficiale giudiziario ricorrente, che aveva certamente natura di norma procedimentale nella parte in cui disponeva che il procedimento disciplinare non doveva essere aperto prima della conclusione del processo penale e, se instaurato, doveva essere sospeso).

Riferimenti normativi: DPR 10/01/1957 num. 3 art. 100, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 117, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 123, DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 90, DPR 17/01/1990 num. 44, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 72 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)