Sez. U, Sentenza n. 16895 del 25/07/2006 (Rv. 591318 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE | Ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari addetti agli U.N.E.P. - Definizione del loro "status" giuridico - Inquadramento nell'ambito degli impiegati civili dello Stato - Configurabilità - Particolarità del loro sistema retributivo ed assenza dell'obbligo dell'osservanza di un orario predeterminato - Incidenza su detto inquadramento - Esclusione.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE
Gli ufficiali giudiziari, come gli aiutanti ufficiali giudiziari ed i coadiutori giudiziari addetti agli U.N.E.P. si inquadrano nella categoria degli impiegati civili dello Stato poiché essi, quali "ausiliari dell'ordine giudiziario" (come definiti dall'art. 1 del d.P.R. n. 1229 del 1959, al fine di attestare il collegamento funzionale della loro attività con quelle dei giudici e cancellieri), godono di uno stabile inserimento nell'amministrazione giudiziaria, idoneo ad escludere in radice qualsiasi accostamento della loro collocazione lavorativa a quella di privati cittadini esercenti pubbliche funzioni, e, del resto, la legge (art. 2 cit. d.P.R. n. 1229 del 1959) li equipara ai predetti impiegati statali agli effetti, tra l'altro, dei congedi e della impignorabilità ed insequestrabilità sia della retribuzione, sia delle indennità, sia degli assegni. Oltretutto, la riferita qualificazione è confortata dall'ulteriore circostanza che gli addetti agli U.N.E.P. sono assunti in servizio per pubblico concorso e nei loro riguardi sono state estese le qualifiche professionali, con i relativi profili, proprie del pubblico impiego, senza trascurare, in proposito, la rilevanza del loro assoggettamento al potere di sorveglianza del presidente della Corte di appello e del presidente del Tribunale, nonché al potere disciplinare del Ministro. Né, ai fini della possibile esclusione di tale inquadramento, ricoprono alcuna incidenza le caratteristiche relative alle peculiarità del loro trattamento retributivo e dell'assenza dell'obbligo del rispetto di un orario predeterminato, sia perché, in effetti, il complesso metodo retributivo può ritenersi assimilabile al trattamento stipendiale degli impiegati statali, sia perché la mancata preordinazione di un orario lavorativo non influisce sulla natura subordinata e pubblica del rapporto, che, nel settore specifico, deve caratterizzarsi per standard lavorativi che, seppure cadenzati entro gli orari indicati dalla normativa processualistica per i singoli atti da compiere, non possono ugualmente - per la molteplicità e particolarità dei compiti affidati agli ufficiali giudiziari - essere assoggettati, in ragione di evidenti esigenze di efficienza del servizio, a fissi e generalizzati schemi temporali.
Riferimenti normativi: DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 1, DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 2, DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 133 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 146 CORTE COST., DPR 17/01/1990 num. 44 art. 22, DPR 30/05/2002 num. 115 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)