Sez. 4 - , Sentenza n. 8940 del 15/02/2019 Ud. (dep. 01/03/2019) Rv. 275217 - 01
SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Assoluzione ex art. 3, comma 1, d.l. n. 158 del 2012 – Condanna al risarcimento del danno – Legittimità – Esclusione.
SANZIONI CIVILI IN MATERIA PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
In tema di responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, è illegittima la sentenza che assolvendo l'imputato in applicazione dell'art. 3, comma 1, d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189, condanni il responsabile civile al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile costituita, perché, ad eccezione del caso previsto dall'art. 578 cod. proc. pen., il giudice penale può decidere sulla domanda risarcitoria proposta dalla parte civile solo quando pronunci sentenza di condanna.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)