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Sez. L, Sentenza n. 1846 del 11/03/1983 (Rv. 426680 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - PROPORZIONALITÀ DELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ ALLA DURATA DELL'INTERO RAPPORTO E DETERMINAZIONE DELLA STESSA SULLA BASE DELL'ULTIMA RETRIBUZIONE - NECESSITÀ - RINUNZIA TOTALE O PARZIALE COMPIUTA AL RIGUARDO PRIMA O DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO - NULLITÀ - RINUNZIA SUCCESSIVA - DISCIPLINA EX ART. 2113 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426680-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - PROPORZIONALITÀ DELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ ALLA DURATA DELL'INTERO RAPPORTO E DETERMINAZIONE DELLA STESSA SULLA BASE DELL'ULTIMA RETRIBUZIONE - NECESSITÀ - RINUNZIA TOTALE O PARZIALE COMPIUTA AL RIGUARDO PRIMA O DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO - NULLITÀ - RINUNZIA SUCCESSIVA - DISCIPLINA EX ART. 2113 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*

L'art. 2120 cod. civ., sancendo l'inderogabile principio di proporzionalità dell'indennità di anzianità alla durata dello intero rapporto e di Determinazione della stessa sulla base della ultima retribuzione, determina la nullità di rinunzie totali o parziali agli effetti di tale regolamentazione, compiute prima o durante il rapporto di lavoro, in quanto, non essendo il relativo diritto ancora entrato nel patrimonio del rinunziante, l'atto abdicativo si risolve sostanzialmente in una diversa regolamentazione del rapporto, vietata dalla imperatività della norma suddetta, mentre, una volta che tale diritto sia acquisito al patrimonio del titolare, esso soggiace al regime di relativa indisponibilità per effetto del quale al lavoratore viene fissato (art. 2113 cod. civ.) un termine breve di decadenza per impugnare le rinunzie o le transazioni concernenti il medesimo diritto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)