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Sez. 5, Sentenza n. 1012 del 29/11/2017 Ud. (dep. 12/01/2018) Rv. 271923 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca prevista dall'art. 12-sexies d.l. n.306 del 1992, convertito in legge n. 306 del 1992 - Applicabilità da parte del giudice dell'impugnazione che dichiara l'estinzione del reato per prescizione - Possibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2017-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271923-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

La confisca ex art. 12sexies d.l. 8 giugno 1992, n.306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, permane anche qualora il giudizio di impugnazione si concluda con la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sempre che vi sia stata in precedenza una sentenza di condanna e l'accertamento relativo alla sussistenza del reato ed alla penale responsabilità dell'imputato rimanga inalterato.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/08/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Legge 17/10/2017 num. 161 art. 31, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)