Sez. U, Sentenza n. 31617 del 26/06/2015 Ud. (dep. 21/07/2015) Rv. 264434 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca diretta del prezzo o del profitto del reato - Estinzione del reato per prescrizione - Applicabilità - Condizioni.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
Il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può disporre, a norma dell'art. 240, comma secondo, n. 1 cod. pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell'art. 322 ter cod. pen., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 322 ter, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 9, Decreto Legisl. 08/06/2001 num. 231 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)