Sez. 3, Sentenza n. 34537 del 21/04/2017 Ud. (dep. 14/07/2017) Rv. 270963 - 01
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO | Declaratoria in appello di estinzione del reato per prescrizione maturata prima della decisione impugnata - Revoca della confisca disposta ex art. 301, d.P.R. n. 43 del 1973 - Necessità - Esclusione - Condizioni.
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO
In tema di reati doganali, il giudice di appello, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata, non ha l'obbligo di revocare la confisca disposta ai sensi dell'art. 301 d.P.R. n. 43 del 1973, sempre che sia integralmente ribadito, in via incidentale, l'accertamento - già operato in primo grado - in ordine alla sussistenza del reato ed alla sua attribuibilità all'imputato.
Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 282 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 295 com. 3, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 301 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)