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Sez. F, Sentenza n. 35437 del 13/09/2005 Ud. (dep. 03/10/2005) Rv. 232038 - 01

NOTIFICAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - ALL'IMPUTATO - domicilio dichiarato o eletto - IN GENERE | Impossibilità di notificazione presso il domicilio dichiarato o eletto - Notifica presso il difensore - Obbligatorietà - Nuova notifica al domicilio dichiarato eletto non determinante certezza dell'avvenuta conoscenza dell'atto - Invalidità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-09-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232038-01

NOTIFICAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - ALL'IMPUTATO - domicilio dichiarato o eletto - IN GENERE

In presenza di rituale dichiarazione o elezione di domicilio, qualora sia risultata impossibile la notificazione al domicilio dichiarato o eletto, essa deve essere effettuata mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., per cui è da considerare illegittima la nuova notificazione che sia stata invece effettuata al suddetto domicilio, quando essa non determini la certezza dell'avvenuta conoscenza dell'atto da parte del destinatario; ipotesi, quest'ultima che, nella specie, è stata esclusa, atteso che la nuova notificazione si era perfezionata per "compiuta giacenza".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)