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Sez. 1, Sentenza n. 27771 del 03/06/2003 Cc. (dep. 26/06/2003) Rv. 227214 - 01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE | Impossibilità della notifica - Nuovo indirizzo di residenza - Notifica presso di esso dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado e del decreto di citazione in appello - Notifica presso il difensore - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-06-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227214-01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE

In tema di notificazioni, la regola stabilita dall'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen. - secondo la quale, qualora la notificazione diventi impossibile nel domicilio dichiarato o eletto, la stessa deve essere eseguita mediante consegna al difensore - non è applicabile nel caso in cui l'imputato, pur non procedendo ad una formale dichiarazione di nuovo domicilio, abbia indicato con precisione il nuovo indirizzo di residenza presso il quale siano poi stati notificati ritualmente sia l'estratto contumaciale della sentenza di primo grado sia il decreto di citazione in appello.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 157 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 161 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)