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Sez. 1, Sentenza n. 45504 del 21/11/2001 Ud. (dep. 20/12/2001) Rv. 220368 - 01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DETERMINATO | Notifiche successive alla prima - Accertato trasferimento del destinatario ad altro indirizzo - Impossibilità della notifica - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220368-01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DETERMINATO

Qualora, in mancanza di dichiarazione o elezione di domicilio, sia stata effettuata all'imputato, con esito positivo, una prima notifica ad un indirizzo risultante dagli atti, le successive notifiche non possono essere ritenute "impossibili", ai sensi e per gli effetti di cui all'art.161, comma 4, c.p.p. (consegna dell'atto al difensore), ove l'organo notificatore abbia accertato l'avvenuto trasferimento del destinatario, "medio tempore", ad altro indirizzo precisamente indicato, al quale la notifica possa essere tentata con successo. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto valida la notificazione effettuata al nuovo indirizzo accertato dall'ufficiale giudiziario a mani di persona qualificatasi convivente del destinatario).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)