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Sez. 4, Sentenza n. 13303 del 02/06/1989 Ud. (dep. 10/10/1989) Rv. 182218 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - DATORE DI LAVORO - DELEGA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO CASUALE DI VIOLAZIONE DI NORME A TUTELA DEL LAVORO - OBBLIGO DI INTERVENIRE NONOSTANTE LA DELEGA - RAVVISABILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-06-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182218-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - DATORE DI LAVORO - DELEGA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO CASUALE DI VIOLAZIONE DI NORME A TUTELA DEL LAVORO - OBBLIGO DI INTERVENIRE NONOSTANTE LA DELEGA - RAVVISABILITÀ.*

In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro, destinatario "naturale" delle norme antinfortunistiche, se, perché impegnato in altro e non in grado di seguire di persona i lavori, può affidare ad altri il compito di seguirne taluni, delegando espressamente anche per quel che concerne l'osservanza delle norme a prevenzione degli infortuni, non per questo cessa di essere datore di lavoro e, come tale, principale destinatario delle norme de quibus. Pertanto, se, nonostante la delega, determinate circostanze lo portano a contatto delle maestranze, mentre queste ultime eseguono un lavoro nel disinteresse della normativa antinfortunistica, è suo preciso dovere intervenire per rimuovere la situazione antigiuridica; ché la delega, in quel momento, se continua ad avere valore per il delegato, non vale, viste le ragioni per cui fu data, ad esonerarlo da responsabilità. (per delega: Conf mass n 180866; (Conf mass n 172809).*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)