Sez. 4, Sentenza n. 4251 del 12/11/1985 Ud. (dep. 26/05/1986) Rv. 172809 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - DATORE DI LAVORO E PREPOSTO - RESPONSABILITÀ DI ENTRAMBI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO - DELEGA DEI COMPITI DI NATURA TECNICA A PERSONA QUALIFICATA E CAPACE - ESCLUSIONE DELLE RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - DATORE DI LAVORO E PREPOSTO - RESPONSABILITÀ DI ENTRAMBI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO - DELEGA DEI COMPITI DI NATURA TECNICA A PERSONA QUALIFICATA E CAPACE - ESCLUSIONE DELLE RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO.*
Il preposto condivide con il datore di lavoro oneri e responsabilità in materia di sicurezza del lavoro. Tale disciplina non vale quando da parte di chi gestisce l'impresa avvenga la nomina di un vero e proprio direttore dei lavori, qualificato e capace, cui siano trasferiti tutti i compiti di natura tecnica, compresi quelli inerenti alla sicurezza del lavoro. (Conf mass n 161236 ed ivi citate).*
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)