Sez. 2, Sentenza n. 1996 del 09/03/1999 (Rv. 523944 - 01)
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE | Preliminare di vendita, a soggetto, condizioni, prezzo, diversi da quelli stabiliti dall'art. 4 legge 379/1967, dopo l'entrata in vigore della legge 386/1976 e il pagamento della quindicesima annualità di prezzo - Annullabilità assoluta - Configurabilità - Azione - Prescrizione quinquennale - Decorrenza.
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE
Il preliminare di vendita di un terreno assegnato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria, stipulato successivamente all'entrata in vigore della legge 30 aprile 1976 n. 386, dopo il pagamento della quindicesima annualità del prezzo - che ne comporta l'affrancazione automatica (in deroga all'art. 18, comma secondo, legge 12 maggio 1950 n. 230) - è soggetto, per altri quindici anni (art. 10, commi secondo e sesto, stessa legge 386/1976) alle limitazioni di cui alla legge 29 maggio 1967 n. 379 e perciò, se il terreno è promesso a soggetto, condizioni e prezzo diversi da quelli indicati nell'art. 4 di quest'ultima legge, il contratto è annullabile, ai sensi dell'art. 6 della medesima, e l'azione, esercitabile da chiunque vi ha interesse, si prescrive in cinque anni dalla stipula di esso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1442, Legge 12/05/1950 num. 230 art. 18, Legge 29/05/1967 num. 379 art. 4 CORTE COST., Legge 29/05/1967 num. 379 art. 6, Legge 30/04/1976 num. 386 art. 10 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1441
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)