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Sez. 6, Sentenza n. 9920 del 06/06/1975 Ud. (dep. 24/10/1975) Rv. 131037 - 01

SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE - AUTORITA DI GIUDICATO NEL GIUDIZIO CIVILE - ESCLUSIONE - INOPPUGNABILITA PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1975-06-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/131037-01

SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE - AUTORITA DI GIUDICATO NEL GIUDIZIO CIVILE - ESCLUSIONE - INOPPUGNABILITA PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE.*

La concessione della provvisionale prevista dall'art 489 cod proc pen costituisce espressione di un potere discrezionale del giudice di merito. Esso puo essere esercitato quando non e possibile, per Mancanza di elementi di giudizio allo stato degli Atti, procedere alla liquidazione dei danni a favore della parte civile. Poiche la concessione e disposta in base ad un giudizio presuntivo sulla entita del danno cagionato dal reato e non ancora accertato in modo definitivo, il relativo provvedimento da un lato non ha autorita di cosa giudicata nel giudizio civile di risarcimento del danno, dall'altro non e denunciabile in Cassazione per vizio di motivazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)