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Sez. U, Sentenza n. 3592 del 18/02/1988 Ud. (dep. 19/03/1988) Rv. 177915 - 01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - EFFICACIA PROBANTE - VALUTAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1988-02-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177915-01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - EFFICACIA PROBANTE - VALUTAZIONE - CRITERI.*

L'efficacia probante della chiamata in correità va desunta da elementi intrinseci (fermezza, costanza, specificità e coerenza logica della dichiarazione) e da elementi estrinseci (integrazione con riscontri esterni). (vedi massime 177919 e 177920, tratte dalla medesima sentenza in procedimento rabito, dalle quali risulta che le Sezioni Unite della Corte suprema di Cassazione, dopo aver affermato il principio sopra massimato, hanno peraltro precisato che esso non comporta una modifica del vigente regime probatorio improntato alla regola del libero convincimento del giudice il quale può liberamente valutare l'efficacia degli elementi di prova a lui sottoposti, senza essere vincolato per legge da una scala predeterminata di valori probatori o da presunzioni di inattendibilità e di sospetto nei confronti di determinate categorie di soggetti come i "pentiti" o i "confidenti", salva la necessità di esplicitare nella motivazione le ragioni del proprio convincimento ed, eventualmente, di effettuare riscontri di maggior rigore nei casi in cui specifiche situazioni oggettive e soggettive lo richiedano, con riferimento a determinate persone e a corrispondenti situazioni di fatto).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)