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Sez. L - , Sentenza n. 20709 del 10/08/2018 (Rv. 649928 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Contributi previdenziali - Polizze assicurative cumulative - Premi per rischi extra-professionali - Retribuzione imponibile - Inclusione - Onere della prova del "quantum" - A carico dell'ente previdenziale - Sussistenza.
Stato
decisa il 2018-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649928-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

In tema di polizze assicurative stipulate dal datore di lavoro in favore dei dipendenti, rientrano nella base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali soltanto i premi versati per polizze riferibili alla copertura dei rischi extraprofessionali; ove pertanto l'ente previdenziale abbia azionato il credito in riferimento ai premi complessivamente versati dalla società per polizze cumulative, riferite cioè a rischi professionali e non, grava su di esso l'onere di provare il "quantum" della pretesa riferibile ai premi soggetti a contribuzione, alla luce del principio desumibile dall'art. 12 della l. n. 153 del 1969 secondo cui l'ente previdenziale deve provare che il lavoratore ha ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo, purché in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre il datore di lavoro deve provare che ricorre una delle cause di esclusione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 com. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)