Sez. L, Sentenza n. 24602 del 22/11/2011 (Rv. 619669 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Retribuzione imponibile ai fini previdenziali - Premi erogati dal datore di lavoro per l'assicurazione dei dipendenti contro i rischi da infortuni extra professionali - Inclusione - Premi versati per l'assicurazione dei rischi da infortuni professionali - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
La retribuzione imponibile ai fini previdenziali, prevista dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, comprende tutto ciò che in danaro od in natura venga dal datore di lavoro corrisposto in favore del lavoratore in costanza del rapporto di lavoro, con la sola esclusione delle somme erogate per uno dei titoli tassativamente elencati nel capoverso della norma medesima, a nulla rilevando che l'attribuzione patrimoniale venga effettuata, non già nelle mani del lavoratore medesimo, bensì a terzi estranei al sinallagma del rapporto di lavoro, ovvero consista in somme accantonate su fondi previdenziali od assistenziali, sempre che risulti causalmente ricollegata anche "latu sensu" al rapporto di lavoro ed assicurato al lavoratore un determinato bene o vantaggio economicamente valutabile. Ne consegue che le somme (continuativamente ed obbligatoriamente) erogate dal datore di lavoro ad una compagnia di assicurazione a titolo di premio per l'assicurazione dei suoi dipendenti ("terzi" beneficiari del contratto di assicurazione) contro i rischi da infortuni extra-professionali (ossia verificatisi fuori dall'attività lavorativa) rientrano nelle suddette retribuzioni imponibili, mentre restano esclusi da tale ambito i premi pagati dal datore di lavoro per l'Assicurazione dei rischi da infortuni professionali (ossia verificatisi a causa od in occasione dell'attività lavorativa) perché in tal caso il pagamento del premio non costituisce un'integrazione della retribuzione, ma è diretto a soddisfare un'obiettiva esigenza del datore di lavoro di cautelarsi dagli eventuali effetti della propria responsabilità ex art. 2087 cod. civ. o per il fatto dei propri dipendenti.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)