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Sez. L - , Sentenza n. 23051 del 03/10/2017 (Rv. 646088 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Determinazione retribuzione imponibile - Onere probatorio del datore di lavoro - Contributi dovuti a INPGI – Esonero ex art. 45 c.c.n.l.g. – Condizioni – Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646088-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

La presunzione generale di assoggettamento a contribuzione di quanto percepito a titolo di retribuzione di cui all'art. 12, comma 1, della l. n. 153 del 1969, può essere vinta solo dalla dimostrazione, di cui è onerato il datore di lavoro, che l’erogazione appartenga ad una delle categorie che, in base al comma 2 dello stesso articolo, sono espressamente escluse. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con riferimento ad un rapporto di lavoro giornalistico, aveva ritenuto la natura retributiva delle somme corrisposte dal datore di lavoro, non avendo questi provato l’effettività degli aggiornamenti professionali di cui all’art. 45 c.c.n.l. giornalisti, ai fini della dimostrazione del diritto all’esenzione dal generale obbligo contributivo).

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)