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Sez. 5, Sentenza n. 1938 del 27/10/1999 Ud. (dep. 21/02/2000) Rv. 216434 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA | Attestazione di presenza in ufficio - Specificazione dell'entrata e dell'uscita - Erroneo presupposto della presenza continuativa in ufficio - Sussistenza del reato.
Stato
decisa il 1999-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216434-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA

È configurabile il reato di falsità ideologica in atto pubblico a carico del pubblico dipendente che attesti nei fogli di presenza soltanto l'ora di ingresso e quella di uscita dall'ufficio senza far menzione delle assenze intermedie, atteso che detta attestazione può far erroneamente ritenere che vi sia stata la presenza continuativa in ufficio per tutte le ore di servizio dovute.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)