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Sez. 5, Sentenza n. 39065 del 17/06/2003 Ud. (dep. 15/10/2003) Rv. 227272 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Cartellino orario relativo all'attività svolta dai medici ospedalieri - Natura dell'atto - Atto pubblico anche a seguito del D.Lgs. n. 29 del 1993 - Sussistenza - Ragioni - Effetti - Delitto di cui all'art. 479 cod. pen. - Configurabilità.
Stato
decisa il 2003-06-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227272-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI

In tema di reati contro la fede pubblica, anche a seguito del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 che ha "privatizzato" il rapporto di pubblico impiego, il cartellino orario e la scheda magnetica che attestano l'attività prestata dai medici nel presidio ospedaliero - equiparabili al foglio di presenza sottoscritto dal pubblico dipendente - costituiscono a tutti gli effetti atto pubblico, in quanto rientrano nell'attività certificativa che determina effetti rilevanti per la Pubblica Amministrazione, sia per quel che concerne la prova della presenza del sanitario sul posto di lavoro, sia in ordine al controllo dell'attività di assistenza sanitaria fornita dall'ente ospedaliero, preordinato a garantire un grado sufficiente di prestazioni sanitarie, quale espressione di una funzione considerata essenziale dallo Stato e dalla Regione. Ne consegue che integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 cod. pen.)la condotta del medico ospedaliero che - facendo timbrare o "smarcando" le schede marcatempo - abbia attestato di essere presente in ospedale in orari in cui, invece, era assente.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 479

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)