Sez. 2, Ordinanza n. 6892 del 06/05/2003 (Rv. 562692 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE | Ordinanza di rigetto - Spese del procedimento - Impugnabilità - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE
In tema di provvedimenti cautelari ed in ipotesi di ordinanza di rigetto della domanda proposta "ante causam", la condanna alle spese del procedimento in essa contenuta non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto l'art. 669 "septies", ultimo comma, cod. proc. civ., introdotto dalla legge n. 352 del 1990, ne ha previsto espressamente l'opponibilità ai sensi dell'art. 645 e seguenti cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 septies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)