Sez. 1, Sentenza n. 82 del 08/01/1997 (Rv. 501583 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE | Spese del procedimento - Statuizioni del giudice cautelare - Rimedio ex art. 645 cod. proc. civ. - Esperibilità - Ambito di applicazione - Limiti - Omessa pronuncia sulle spese o compensazione delle stesse - Opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE
Con riguardo alla disciplina delle spese nel procedimento cautelare l'ordinanza di diniego (per ragioni di merito o di competenza) della tutela cautelare, emessa anteriormente alla causa di merito, rimane assoggettata relativamente al profilo riguardante le spese di lite al solo rimedio dell'opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., previsto dal terzo comma dell'art. 669 - septies stesso codice, e non è suscettibile di reclamo a norma del successivo art. 669 - terdecies, che è rimedio connesso nel sistema del nuovo processo cautelare alle sole statuizioni sul merito della tutela cautelare; ciò non soltanto ove essa contenga (secondo l'espressa previsione del menzionato art. 669 - septies) una pronunzia di condanna alle spese, ma anche quando comunque, per il suo contenuto, determini sul punto la soccombenza della parte vittoriosa sulla questione della concedibilità della misura cautelare, soccombenza configurabile oltreché nel caso in cui il giudice abbia violato in pregiudizio di quella parte le regole sulla liquidazione delle spese, anche quando delle stesse sia stata disposta la compensazione ovvero sulle stesse manchi una pronunzia. Pertanto in ognuna delle predette ipotesi, la presenza di uno specifico rimedio contro la pronunzia adottata dal giudice cautelare, rende inammissibile contro di essa il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 septies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)