Sez. 1, Sentenza n. 19822 del 23/03/2021 Cc. (dep. 19/05/2021) Rv. 281223 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - OGGETTO - IN GENERE | Poteri del giudice - Indagini che richiedano specifiche competenze tecniche o scientifiche - Indispensabilità della perizia - Ricorso del giudice a sue specifiche conoscenze in materia - Possibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - OGGETTO - IN GENERE
Il giudice, quando sia necessario svolgere indagini od acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, non può prescindere dall'apporto della perizia per avvalersi direttamente di proprie, personali, competenze scientifiche e tecniche, perché l'impiego della scienza privata costituisce una violazione del principio del contraddittorio nell'"iter" di acquisizione della prova e del diritto delle parti di vedere applicato un metodo scientifico e di interloquire sulla validità dello stesso. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva rigettato l'istanza di rinvio dell'esecuzione della pena, disattendendo la relazione sanitaria, sulla base della valutazioni esposte in camera di consiglio dall'esperto componente del collegio giudicante).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)