diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2461 del 05/03/1998 (Rv. 513391 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Ricorso per cassazione proposto da una società o da un ente - Procura a ricorrere - Rilascio della stessa da soggetto non investito della legale rappresentanza dell'ente - Esercizio da parte di detto soggetto del potere specificamente conferitogli - Esame dell'atto di conferimento di tale potere - Necessità - Mancato deposito di tale atto - Nullità della procura - Inammissibilità del ricorso.
Stato
decisa il 1998-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513391-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE

Con riguardo al ricorso per cassazione proposto da una società o da un ente, se il mandato difensivo sia stato rilasciato non dal soggetto al quale per legge o statuto è attribuita la legale rappresentanza della parte ricorrente ma da altro soggetto, che al riguardo assuma di esercitare poteri conferitigli con uno specifico atto di investitura, il necessario controllo (anche d'ufficio) della "legitimatio ad processum" comporta l'esame di tale atto, l'omesso deposito del quale determina la nullità della procura, mancando la prova di un suo valido rilascio, e la conseguente inammissibilità del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)