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Sez. 2, Sentenza n. 1468 del 15/05/1972 (Rv. 358114 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - VEDUTE DIRETTE ANCHE OBLIQUE - VEDUTE OBLIQUE SU FONDO DIVERSO - DISCIPLINA EX SECONDO COMMA ART 907 COD CIV - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1972-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358114-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - VEDUTE DIRETTE ANCHE OBLIQUE - VEDUTE OBLIQUE SU FONDO DIVERSO - DISCIPLINA EX SECONDO COMMA ART 907 COD CIV - INAPPLICABILITA.*

La disposizione di cui all'art 907 comma secondo cod civ disciplina l'ipotesi della veduta diretta ed obliqua sul medesimo fondo e non anche quella in cui la veduta obliqua incida su fondo diverso da quello oggetto della veduta diretta. (Conf 80'70, mass n 344758; 1230'69, mass n 339847).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)