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Sez. L, Sentenza n. 4730 del 03/04/2002 (Rv. 553460 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONCILIAZIONE - TENTATIVO FACOLTATIVO - IN GENERE | Conciliazione in sede sindacale - Assistenza del lavoratore da parte di esponenti della propria organizzazione sindacale - Estremi - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553460-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONCILIAZIONE - TENTATIVO FACOLTATIVO - IN GENERE

Con riferimento alla conciliazione in sede sindacale ex art. 411, terzo comma, cod. proc. civ., al fine di verificare che l'accordo sia raggiunto con un'effettiva assistenza del lavoratore da parte di esponenti della propria organizzazione sindacale occorre valutare se, in base alle concrete modalità di espletamento della conciliazione, sia stata correttamente attuata quella funzione di supporto che la legge assegna al sindacato nella fattispecie conciliativa (nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto valida la conciliazione che, in base ad una specifica e dettagliata proposta formulata dal lavoratore, era stata perfezionata dinanzi ad un sindacalista indicato dallo stesso lavoratore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 411 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)