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Sez. L, Sentenza n. 11167 del 22/10/1991 (Rv. 474347 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Conciliazione - Tentativo facoltativo - In genere | Conciliazioni in sede sindacale - Presupposto - Assistenza del lavoratore da parte di esponenti della propria organizzazione sindacale - Partecipazione di un solo sindacalista - Inidoneità.
Stato
decisa il 1991-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474347-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Conciliazione - Tentativo facoltativo - In genere

La conciliazione in sede sindacale prevista dall'art. 411 terzo comma cod.proc.civ., presuppone che l'accordo sia raggiunto con un'effettiva assistenza del lavoratore da parte di esponenti della propria organizzazione sindacale cioè di quella alla quale egli ha ritenuto di affidarsi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione dei giudici del merito che aveva ritenuto comunque sufficiente la partecipazione di un sindacalista alla conciliazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 411 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)