Sez. U, Sentenza n. 16044 del 14/11/2002 (Rv. 558503 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE - IN GENERE | Arbitrato rituale o irrituale - Ammissibilità - Condizioni - Carattere alternativo e non esclusivo per la soluzione delle controversie di lavoro - Facoltatività - Mancata previsione - Irrilevanza - Automatico inserimento nelle clausole compromissorie - Configurabilità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE - IN GENERE
Sia l'arbitrato rituale che quello irrituale - i quali, nelle controversie di cui all'art. 409 cod. proc. civ., sono ammessi solo se previsti da contratti collettivi o da norme di legge - costituiscono strumento alternativo, e non esclusivo, per la risoluzione delle controversie di lavoro (artt. 4 e 5 della legge 11 agosto 1973, n. 533); né rileva in contrario il fatto che la facoltatività non sia prevista, atteso che, avuto riguardo al precetto di cui all'art. 24 Cost., alla citata normativa sul processo del lavoro e all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848), essa facoltatività deve intendersi automaticamente inserita nelle clausole compromissorie relative alle controversie di lavoro.
Riferimenti normativi: Legge 11/08/1973 num. 533 art. 4, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 5, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)