Sez. L, Sentenza n. 4219 del 13/04/1995 (Rv. 491786 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - ARBITRATO - IN GENERE | Arbitrato rituale o irrituale - Ammissibilità - Condizioni - Carattere alternativo e non esclusivo per la soluzione delle controversie di lavoro - Facoltatività - Mancata previsione - Irrilevanza - Automatico inserimento nelle clausole compromissorie - Configurabilità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - ARBITRATO - IN GENERE
Sia l'arbitrato rituale che quello irrituale - i quali, nella controversie di cui all'art. 409 cod. proc. civ., sono ammessi solo se previsti da contratti collettivi o da norme di legge - costituiscono strumento alternativo, e non esclusivo, per la risoluzione delle controversie di lavoro (artt. 4 e 5 della legge 11 agosto 1973 n. 533); né rileva in contrario il fatto che tale facoltatività non sia prevista, atteso che, avuto riguardo al precetto di cui all'art. 24 della Costituzione, alla citata normativa sul processo del lavoro e all'art. 6 della Convenzione 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955 n. 848), essa deve intendersi automaticamente inserita nelle clausole compromissorie relative alle controversie di lavoro.
Riferimenti normativi: Legge 11/08/1973 num. 533 art. 4, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)