Sez. L, Sentenza n. 4014 del 20/04/1998 (Rv. 514646 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE - IN GENERE | Licenziamento - Di dirigente d'azienda industriale - Non giustificato - Indennità supplementare - Arbitrato in materia previsto dal contratto collettivo - Esclusività - Insussistenza - Ricorso all'autorità giudiziaria - Ammissibilità - Natura dell'arbitrato - Irrituale - Conseguenze - Questioni di competenza - Configurabilità - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - ARBITRATO - ARBITRATO IRRITUALE - IN GENERE
La clausola del contratto collettivo nazionale per i dirigenti di aziende industriali, che affida ad arbitri la risoluzione della controversia relativa alla erogazione dell'indennità supplementare nel caso di licenziamento non giustificato, istituisce un mezzo di tutela alternativo, e non esclusivo, del dirigente, nel senso che deve ritenersi automaticamente inserita nella clausola compromissoria la facoltà di ricorrere al giudice ordinario, con la conseguenza che l'interessato non perde il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria anche per la rivendicazione della suddetta indennità, fermo restando che, avendo detto arbitrato carattere irrituale, non possono sorgere problemi di competenza in merito all'alternativa tra i due tipi di tutela.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)