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Sez. L, Sentenza n. 10005 del 21/09/1995 (Rv. 494093 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Presso il procuratore o nella residenza o domicilio ex art. 300 cod. proc. civ. - Dell'atto di revocazione per errore di fatto contro le sentenze della Corte di Cassazione - Estensione - Disciplina ex primo e terzo comma, art. 330 cod. proc. civ. - Portata rispettiva.
Stato
decisa il 1995-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494093-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE

L'art. 330 cod. proc. civ. - secondo cui l'impugnazione deve essere notificata, in mancanza di diversa indicazione contenuta nell'atto di notificazione della sentenza, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio - si applica anche alla revocazione per errore di fatto contro le sentenze della Corte di Cassazione, rientrando questa tra i mezzi di impugnazione e non ostando a tale applicazione la circostanza che il rimedio ex art. 391 bis cod. proc. civ. non impedisca il passaggio in giudicato della sentenza di merito, in quanto la disposizione di cui all'art. 330, comma primo, regola anche le ipotesi di revocazione cosiddetta straordinaria (proponibili, cioè, anche dopo la formazione del giudicato) e quella di cui al terzo comma dello stesso articolo - secondo cui, trascorso un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione deve essere notificata alla parte personalmente, - trova la sua "ratio", non già nel decorso del termine annuale per l'impugnazione e, quindi, nel (verosimile) passaggio in giudicato della sentenza, bensì nella presunzione che, alla scadenza dell'anno, sia cessato il rapporto tra la parte e il difensore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)